Sicurezza Antincendio: cosa cambia con il nuovo decreto?

Sicurezza Antincendio

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Come cambia la sicurezza antincendio con il nuovo decreto? Il 4 ottobre del 2022 entrerร  in vigore il D.M. 02 settembre 2021 n. 237, ossia il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. รˆ importante sottolineare il fatto che questo nuovo decreto non abroga interamente il precedente D.M. 10 marzo 1998, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati:

  • lโ€™art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori 
  •  lโ€™art. 5 che tratta la โ€œGestione dellโ€™emergenza in caso di incendioโ€  
  • lโ€™art. 6 che tratta la โ€œDesignazione degli addetti antincendioโ€  
  • lโ€™art. 7 che tratta la โ€œFormazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dellโ€™emergenzaโ€.

Approfondiamo insieme nei prossimi paragrafi quali sono le principali novitร  introdotte nellโ€™ambito della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza antincendio e formazione: cosa cambia?

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (in genere denominati โ€œAddetti Antincendioโ€) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Le principali novitร  introdotte dal nuovo decreto riguardano:  

  • lโ€™introduzione dellโ€™obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio 
  • lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (attualmente denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonchรฉ in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. 

Il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:  

  • Corso di tipo โ€œ1-FORโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 1, della durata di 4 ore 
  • Corso di tipo โ€œ2-FORโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 2, della durata di 8 ore 
  • Corso di tipo โ€œ3-FORโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 3, della durata di 16 ore 

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:  

  • Corso di tipo โ€œ1-AGGโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 1, della durata di 2 ore  
  • Corso di tipo โ€œ2-AGGโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 2, della durata di 5 ore  
  • Corso di tipo โ€œ3-AGGโ€ per Addetti Antincendio in attivitร  di livello 3, della durata di 8 ore

Le attivitร  di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalitร  FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano lโ€™impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico (tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati allโ€™allegato III del D.M. D.M. 02/09/21).

Come comportarsi con i corsi di formazione per addetti antincendio giร  svolti ai sensi del D.M. 10/3/98?

I corsi di formazione per addetti alla sicurezza antincendio organizzati e svolti secondo il โ€œvecchioโ€ D.M. 10/03/98 rimangono validi e cosa accade per quelli durante ilย  periodo transitorio? Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, giร  programmati con il precedente decreto, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dallโ€™entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le โ€œvecchieโ€ regole previste dal D.M. 10/03/98.ย 

Per quanto riguarda lโ€™aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del โ€œvecchioโ€ D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi: 

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione 
  • in alternativa, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o lโ€™ultima attivitร  di aggiornamento sono stati svolte da piรน di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dallโ€™entrata in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 ottobre 2023)

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