L’imballaggio (o imballo), per la normativa legale e regolamentare italiana, รจ il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonchรฉ gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (art. 35, lett. a), ex decreto legislativo 22/97, ora art. 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale).Secondo la classificazione riportata nel medesimo decreto, in Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). L’imballaggio deve rispettare una serie di obiettivi, quali: proteggere la merce, evitare furti, essere economico, e rispettare un equilibrio tra le sue prestazioni e il suo costo, sia dal punto di vista del materiale impiegato, sia del tempo impiegato per realizzare l’operazione di imballaggio. Dal punto di vista ecologico รจ importante che per gli imballaggi vengano usati materiali facilmente riciclabili e nella minor quantitร possibile. ร molto diffuso l’uso di riferirsi all’imballaggio con il termine inglese packaging: quest’ultimo termine, tuttavia, nel suo contesto linguistico originale, assume un’accezione piรน ampia, riferendosi non solo alla materialitร dell’imballaggio, ma anche agli aspetti immateriali riguardanti il processo produttivo, industriale ed estetico, laddove, invece, il termine italiano “imballaggio” assume un significato piรน ristretto, relativo all’involucro materiale, o all’operazione (o al complesso di operazioni) attraverso cui la merce viene racchiusa nell’involucro.