Come cambia la sicurezza antincendio con il nuovo decreto? Il 4 ottobre del 2022 entrerร in vigore il D.M. 02 settembre 2021 n. 237, ossia il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. ร importante sottolineare il fatto che questo nuovo decreto non abroga interamente il precedente D.M. 10 marzo 1998, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati:
- lโart. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
- lโart. 5 che tratta la โGestione dellโemergenza in caso di incendioโ
- lโart. 6 che tratta la โDesignazione degli addetti antincendioโ
- lโart. 7 che tratta la โFormazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dellโemergenzaโ.
Approfondiamo insieme nei prossimi paragrafi quali sono le principali novitร introdotte nellโambito della sicurezza sul lavoro.
Sicurezza antincendio e formazione: cosa cambia?
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (in genere denominati โAddetti Antincendioโ) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Le principali novitร introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- lโintroduzione dellโobbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (attualmente denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonchรฉ in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:
- Corso di tipo โ1-FORโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 1, della durata di 4 ore
- Corso di tipo โ2-FORโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di tipo โ3-FORโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 3, della durata di 16 ore
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:
- Corso di tipo โ1-AGGโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di tipo โ2-AGGโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di tipo โ3-AGGโ per Addetti Antincendio in attivitร di livello 3, della durata di 8 ore
Le attivitร di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalitร FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano lโimpiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico (tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati allโallegato III del D.M. D.M. 02/09/21).

Come comportarsi con i corsi di formazione per addetti antincendio giร svolti ai sensi del D.M. 10/3/98?
I corsi di formazione per addetti alla sicurezza antincendio organizzati e svolti secondo il โvecchioโ D.M. 10/03/98 rimangono validi e cosa accade per quelli durante ilย periodo transitorio? Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, giร programmati con il precedente decreto, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dallโentrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le โvecchieโ regole previste dal D.M. 10/03/98.ย
Per quanto riguarda lโaggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del โvecchioโ D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- in alternativa, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o lโultima attivitร di aggiornamento sono stati svolte da piรน di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dallโentrata in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 ottobre 2023)
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