Sicurezza Antincendio: cosa cambia con il nuovo decreto?

Sicurezza Antincendio

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Come cambia la sicurezza antincendio con il nuovo decreto? Il 4 ottobre del 2022 entrerà in vigore il D.M. 02 settembre 2021 n. 237, ossia il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. È importante sottolineare il fatto che questo nuovo decreto non abroga interamente il precedente D.M. 10 marzo 1998, ma solo alcuni articoli e i corrispondenti allegati:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori 
  •  l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”  
  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”  
  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Approfondiamo insieme nei prossimi paragrafi quali sono le principali novità introdotte nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza antincendio e formazione: cosa cambia?

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (in genere denominati “Addetti Antincendio”) devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti. Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:  

  • l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio 
  • lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (attualmente denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio. 

Il nuovo decreto modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio, prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:  

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore 
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore 
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore 

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 10/3/98 prevede:  

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore  
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore  
  • Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico (tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. D.M. 02/09/21).

Come comportarsi con i corsi di formazione per addetti antincendio già svolti ai sensi del D.M. 10/3/98?

I corsi di formazione per addetti alla sicurezza antincendio organizzati e svolti secondo il “vecchio” D.M. 10/03/98 rimangono validi e cosa accade per quelli durante il  periodo transitorio? Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con il precedente decreto, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 4 aprile 2023). Pertanto, fino al 4 aprile 2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/03/98. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi: 

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione 
  • in alternativa, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono stati svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto (ossia entro il 4 ottobre 2023)

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