Apprendistato: chi può essere assunto

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Chi può essere assunto con contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2015, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla causa mista: prevede infatti che il datore di lavoro eroghi la formazione professionale durante il rapporto di lavoro e ha come obiettivo l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In cambio di questo impegno formativo, il datore di lavoro beneficia di due agevolazioni:

  1. a riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
  2. l’esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

Nel frattempo, l’apprendista ha la possibilità di accedere a percorsi formativi che gli garantiranno l’acquisizione di competenze.

Esistono diverse tipologie di apprendistato , suddivise in tre diversi livelli e differenti target di assunzione.

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Contratto apprendistato di primo livello

Detto anche “apprendistato per qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore (ISS) e il certificato di specializzazione tecnica superiore (STS)”, è finalizzato a incentivare l’inserimento lavorativo di giovani dai 15 ai 25 anni nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un diploma e di competenze professionali. Mira a coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. La sua durata è in funzione della qualifica o del diploma da conseguire.

Contratto apprendistato di secondo livello

L’apprendistato di II livello, o “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, è destinato ai giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni di età. Questa tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. La durata dipende dall’età dell’apprendista e della qualifica professionale da conseguire, nel limite di 3 anni (o 5 per le qualifiche professionali dell’artigianato). Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori percettori di un trattamento a sostegno del reddito connesso alla perdita dell’occupazione (cd. Apprendistato di ricollocazione).

Contratto apprendistato di terzo livello

E’ l’“Apprendistato di alta formazione e di ricerca”, con cui possono essere assunti i giovani dai 18 ai 29 anni in possesso di un diploma di istruzione superiore o di un diploma professionale. Tale tipologia contrattuale è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione (compresi i dottorati di ricerca), per la specializzazione tecnica superiore e per il praticantato per l’accesso agli ordini professionali o per esperienze professionali.

Ai fini della legittimità dell’assunzione, deve essere mantenuto un determinato rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati in organico. Tendenzialmente, il numero di apprendisti deve essere in rapporto di 3 a 2 (3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati); per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti si applica il limite del 100% (possono essere assunti tanti apprendisti quanti sono i dipendenti specializzati). Se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o se essi sono meno di 3, potrà assumere al massimo 3 apprendisti.

In caso di apprendistato di II livello, si applica anche un limite di stabilizzazione: per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi  apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti. Se il requisito di stabilizzazione non è soddisfatto, il datore di lavoro può assumere, in ogni caso, soltanto un ulteriore apprendista. In caso di violazione del limite di stabilizzazione, tutti gli apprendisti assunti in più sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Il più utilizzato è l’apprendistato di II° livello, che si applica a settori di attività dove il CCNL recepisce la disciplina e riguarda giovani dai 18 ai 29 anni e 364 gg.

Le aziende devono obbligatoriamente:

  • Redigere un piano formativo, che è parte integrante del contratto;
  • Nominare un tutor, che deve essere un dipendente di qualifica pari o superiore oppure un titolare e provvedere alla sua formazione obbligatoria (12 ore);
  • Provvedere alla formazione on the job (professionalizzante) dell’apprendista per le ore previste da legge e CCNL (in genere un minimo di 120), in modalità interna, esterna presso strutture accreditate o integrata (parte esterna/parte interna) secondo quanto previsto dalla normativa;
  • Conservare la documentazione inerente la formazione formale tramite appositi registri interni: piano formativo, frequenza e contenuti della formazione, accertamenti di competenze;
  • Rivolgersi, per la formazione esterna e/o integrata, alle strutture accreditate dalla Regione come TSS. La formazione trasversale può essere erogata gratuitamente tramite le Doti apprendistato provinciali ed è pari a 40h annue. Il monte ore totale che un apprendista deve svolgere dipende dal titolo di studio: licenza media 120h, diploma 80h e laurea 40h.

In caso di mancata formazione, la legge prevede, a titolo di sanzione, che il datore di lavoro debba restituire, maggiorati, i benefici contributivi connessi all’assunzione di apprendisti. Infatti, nel caso in cui si accerti un grave inadempimento dell’obbligo formativo, tale da impedire la realizzazione delle finalità contrattuali, imputabile esclusivamente al datore di lavoro, questi è sanzionato con l’obbligo di corrispondere agli istituti previdenziali la differenza tra la minore contribuzione versata e quella prevista per la qualifica da far raggiungere all’apprendista, maggiorata del 100%.

Solo al termine del periodo formativo, il datore di lavoro avrà facoltà di recesso salvo preavviso.

Se il contratto non viene disdettato, allora prosegue come un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per qualsiasi necessità, informazioni aggiuntive o per iscrivere gratuitamente i tuoi apprendisti alla formazione trasversale, invia una mail con i tuoi contatti a soluzioni@staging.targetsolution.it . Un nostro consulente ti contatterà entro 24 ore!

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